“BONUS FACCIATE” 2020 – E SE IL COMUNE NON HA ZONE A o B?
A tale quesito ha risposto il Sottosegretario di Stato per l’Economia e le Finanze, l’On. Alessio Mattia Villarosa: In questi casi sarà l’Amministrazione Finanziaria a valutare, sulla base delle peculiarità del caso concreto che si trova ad esaminare, se il Bonus Facciate spetta oppure no.
Ricordiamo che il Bonus Facciate spetta per gli interventi di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B. A detta del MEF, “la zona A è spesso identificata con l’ambito storico del comune e la zona B è associata agli ambiti residenziali; la legge esclude dall’agevolazione gli immobili situati nelle zone C, ovvero le cosidette aree di espansione urbanistica”.
Secondo il deputato Villarosa “al fine di applicare il bonus facciate in maniera omogenea su tutto il territorio nazionale, è necessario predisporre una ricognizione urbanistica per individuare in maniera ufficiale le equipollenze“.
In conclusione, il Sottosegretario ha dichiarato che “l’emanazione di tavole di raccordo finalizzate ad individuare le equipollenze delle zone A e B a quelle attualmente classificate con sigle differenti da parte degli enti locali esula dalle competenze dell’Amministrazione Finanziaria. Sarà cura dell’Amministrazione Finanziaria valutare la spettanza dell’agevolazione in argomento sulla base delle peculiarità del caso concreto”.
“BONUS FACCIATE” 2021: IN COSA CONSISTE
BONUS FACCIATE
(FEBBRAIO 2020)
1. INTRODUZIONE
Il “bonus facciate” è il nuovo sconto fiscale per abbellire gli edifici delle nostre città. Consente di recuperare il 90% dei costi sostenuti nel 2020 senza un limite massimo di spesa e possono beneficiarne tutti.
Può essere usufruito, infatti, da inquilini e proprietari, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, persone fisiche e imprese.
Per averne diritto è necessario realizzare interventi di recupero o restauro della
facciata esterna di edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli
strumentali.
Condizione importante è che gli immobili si trovino nelle zone A e B (indicate nel decreto ministeriale n.1444/1968) o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.
Sono agevolabili i lavori realizzati per il rinnovamento e il consolidamento della facciata esterna, inclusa la semplice pulitura e tinteggiatura, e gli interventi su balconi, ornamenti e fregi.
Beneficiano della detrazione anche i lavori sulle grondaie e i pluviali, su parapetti e cornici. Sono comprese nella nuova agevolazione fiscale anche le spese correlate: dall’installazione dei ponteggi allo smaltimento dei materiali, dall’Iva all’imposta di bollo, dai diritti pagati per la richiesta di titoli abitativi edilizi alla tassa per l’occupazione del suolo pubblico.
Questa guida intende fornire le indicazioni utili per richiedere correttamente il nuovo “bonus facciate”, illustrando modalità e adempimenti, come precisati dalla circolare dell’Agenzia delle entrate n. 2/2020.
Per le altre agevolazioni sulla casa si rinvia alle apposite guide pubblicate sul sito
internet dell’Agenzia delle entrate, nella sezione l’Agenzia informa.
2. L’AGEVOLAZIONE
In cosa consiste
L’agevolazione fiscale consiste in una detrazione dall’imposta lorda (Irpef o Ires) ed è concessa quando si eseguono interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, anche strumentali. Sono inclusi anche gli interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna.
Gli edifici devono trovarsi nelle zone A e B, come individuate dal decreto ministeriale
n. 1444/1968, o in quelle a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.
La detrazione è riconosciuta nella misura del 90% delle spese documentate, sostenute nell’anno 2020 o, per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2020.
La detrazione va ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.
A differenza di altre agevolazioni per interventi realizzati sugli immobili, per il “bonus
facciate” non sono previsti limiti massimi di spesa né un limite massimo di detrazione.
A chi spetta
Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche
se titolari di reddito d’impresa, che sostengono le spese per l’esecuzione degli
interventi agevolati e che possiedono a qualsiasi titolo l’immobile oggetto di
intervento.
In particolare, sono ammessi all’agevolazione:
le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni
gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale le società semplici
le associazioni tra professionisti
i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali).
La detrazione non può essere utilizzata da chi possiede esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o a imposta sostitutiva.
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Bonus facciate - FEBBRAIO 2020
Sono esclusi, per esempio, i titolari esclusivamente di redditi derivanti dall’esercizio di
attività d’impresa o di arti o professioni che aderiscono al regime forfettario. Infatti, il
loro reddito (determinato forfettariamente) è assoggettato a imposta sostitutiva.
Tuttavia, se essi possiedono anche redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo, potranno usufruire del “bonus facciate”.
Per usufruire dell’agevolazione, i beneficiari devono possedere o detenere l’immobile oggetto dell’intervento in base a un titolo idoneo, al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio. La data di inizio dei lavori deve risultare dai titoli abilitativi, se previsti, o da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
In particolare, i contribuenti interessati devono:
possedere l’immobile in qualità di proprietario, nudo proprietario o titolare di altro
diritto reale di godimento sull’immobile (usufrutto, uso, abitazione o superficie)
detenere l’immobile in base a un contratto di locazione, anche finanziaria, o di
comodato, regolarmente registrato, ed essere in possesso del consenso
all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.
La detrazione non spetta, invece, a chi è sprovvisto di un titolo di detenzione
dell’immobile regolarmente registrato al momento dell’inizio dei lavori o al momento di
sostenimento delle spese se antecedente, anche se provvede alla successiva
regolarizzazione.
Sono inoltre ammessi a fruire della detrazione, purché sostengano le spese per la realizzazione degli interventi, anche:
i familiari conviventi con il possessore o detentore dell’immobile (coniuge,
componente dell’unione civile, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo
grado)
i conviventi di fatto, ai sensi della legge n. 76/2016.
Per questi contribuenti la detrazione spetta a condizione che:
la convivenza sussista alla data di inizio dei lavori o al momento del sostenimento
delle spese ammesse alla detrazione, se antecedente all’avvio dei lavori
le spese sostenute riguardino interventi eseguiti su un immobile, anche diverso da
quello destinato ad abitazione principale, nel quale può esplicarsi la convivenza.
La detrazione, pertanto, non spetta al familiare del possessore o del detentore dell’immobile quando gli interventi sono effettuati su immobili che non sono a disposizione (in quanto locati o concessi in comodato) o su quelli che non appartengono all’ambito “privatistico”, come gli immobili strumentali all’attività d’impresa, arte o professione
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Bonus facciate - FEBBRAIO 2020
Nel caso in cui venga stipulato un contratto preliminare di vendita (compromesso),
l’acquirente ha diritto all’agevolazione se è stato immesso nel possesso dell’immobile.
Può richiedere la detrazione anche chi esegue in proprio i lavori sull’immobile, limitatamente alle spese di acquisto dei materiali utilizzati.
ATTENZIONE
Le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e gli enti non commerciali,
per un intervento iniziato a luglio 2019, con pagamenti effettuati sia nel 2019 che nel
2020, possono beneficiare del “bonus facciate” solo con riferimento alle spese
sostenute nel 2020.
Le imprese individuali, le società e gli enti commerciali devono far riferimento alle spese da imputare al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti.
Per le spese relative a interventi sulle parti comuni degli edifici, rileva, ai fini
dell’imputazione al periodo d'imposta, la data del bonifico effettuato dal condominio,
indipendentemente dalla data di versamento della rata condominiale da parte del
singolo condomino.
Per esempio, nel caso di bonifico eseguito dal condominio nel 2019, le rate versate dal condomino nel 2020, non danno diritto al “bonus facciate”.
Invece, nel caso di bonifico effettuato dal condominio nel 2020, le rate versate dal condomino nel 2019, nel 2020 o nel 2021 (prima della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al 2020) danno diritto al bonus.
Come si utilizza
La detrazione va ripartita in 10 quote annuali di pari importo, da far valere nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 e nei nove periodi d’imposta successivi, e spetta fino a concorrenza dell’imposta lorda.
L’importo che non trova capienza nell’imposta lorda di ciascun periodo d’imposta non
può essere utilizzato in diminuzione dell’imposta dei periodi successivi o chiesto a
rimborso.
Il decreto Rilancio ha previsto anche per il bonus facciate la possibilità di cedere il credito al posto dell’utilizzo diretto della detrazione del 90%. Dunque chi realizza lavori agevolati con il bonus facciate può optare o per la cessione del credito di imposta corrispondente alla detrazione o per lo sconto in fattura, per i lavori iniziati dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2021.
Bonus facciate, come funziona la cessione del credito
Prima dell’entrata in vigore del Decreto Rilancio il 19 maggio 2020, la cessione del credito e lo sconto in fattura non erano previsti per il bonus facciate. Con un’aliquota del 90% e nessun tetto di spesa, era già un’agevolazione piuttosto conveniente.
Il decreto Rilancio ha esteso lo sconto in fattura e la cessione del credito a tutti i lavori agevolati, per far fronte alla crisi causata dall’emergenza Coronavirus e stimolare la domanda di lavori, e ha previsto la possibilità di optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura per i lavori iniziati a partire dal 1° gennaio 2020.
Quindi per effetto del Decreto Rilancio, chi ha diritto al bonus facciate può scegliere:
-
la detrazione 90% Irpef o Ires in dieci anni;
-
la cessione del credito di imposta corrispondente alla detrazione a fornitori, altri soggetti, banche e istituti di credito;
-
lo sconto in fattura sul corrispettivo dovuto.
Queste opzioni sono valide per i lavori realizzati nel 2020 e nel 2021. La cessione può essere fatta agli istituti di credito e altri intermediari finanziari o, in alternativa, ai fornitori che hanno effettuato gli interventi sotto forma di sconto in fattura.
Il vantaggio ovviamente è che sia lo sconto in fattura che la cessione del credito consentono di recuperare subito il 90% del bonus facciate spettante, senza attendere i 10 anni di tempo previsti per l’utilizzo in detrazione fiscale.
Cessione del credito, cosa cambia col dl Rilancio
L’articolo 121 del decreto Rilancio, ha previsto la possibilità di trasformare una serie di detrazioni fiscali in credito di imposta cedibile e in sconto sul corrispettivo dovuto, per tutta una serie di spese sostenute negli anni 2020-2021, a fronte di interventi in precedenza esclusi da tale opportunità. Oltre al superbonus 110%, le novità si applicano per le spese relative agli interventi di:
-
recupero del patrimonio edilizio (detrazione del 36-50%);
-
efficienza energetica su edifici esistenti (detrazione dal 50 all’85%), quindi tutti gli interventi che rientrano anche nell’ecobonus tra cui infissi, pompe di calore, caldaie a condensazione o a biomasse, schermature solari, interventi su parti comuni di edifici condominiali (con eventuale combinazione con adeguamenti antisismici);
-
recupero/restauro della facciata di edifici esistenti con il bonus del 90% (in 10 anni);
-
installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo con detrazioni al 50% (in 10 anni);
-
interventi coperti dal sismabonus (dal 50 all’85% in 5 o 10 anni);
-
installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici (50% in 10 anni).
C’è un’efficacia retroattiva per la cessione del credito, applicabile agli interventi che non hanno diritto al superbonus del 110%. Ad esempio, chi ha installato un impianto fotovoltaico all’inizio del 2020 con la detrazione fiscale del 50%, la può trasformare in un credito d’imposta cedibile a tutti, comprese le banche. La compensazione dovrà essere applicata con la stessa ripartizione annuale prevista per le rispettive detrazioni; dunque, in 10 anni per gli interventi coperti da detrazioni per le ristrutturazioni edilizie “normali” o dall’ecobonus.
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Bonus facciate - FEBBRAIO 2020
3. PER QUALI INTERVENTI
Il “bonus facciate” è ammesso per le spese relative a interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna di edifici esistenti, parti di essi, o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali.
Non spetta, invece, per gli interventi effettuati durante la fase di costruzione
dell’immobile o realizzati mediante demolizione e ricostruzione, compresi quelli con la
stessa volumetria dell’edificio preesistente, inquadrabili nella categoria della
“ristrutturazione edilizia” (articolo 3, comma, 1, lett. d del Dpr n. 380/2001).
Le zone interessate e quelle escluse
Per avere diritto al bonus è necessario che gli edifici siano ubicati nelle zone A o B
(indicate nel decreto del ministro dei Lavori pubblici n. 1444 del 1968) o in zone a
queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.
L’assimilazione alle zone A o B della zona territoriale nella quale ricade l’edificio
oggetto dell’intervento dovrà risultare dalle certificazioni urbanistiche rilasciate dagli
enti competenti.
Zona A:
comprende le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi.
Zona B:
include le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A. In particolare, si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore a 1,5 mc/mq.
Sono esclusi dal “bonus facciate” tutti gli interventi realizzati su edifici che si trovano nelle zone C, D, E ed F.
Zona C: include le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino non edificate o nelle quali l’edificazione preesistente non raggiunge i limiti di superficie e densità previsti alla lettera B)
Zona D: comprende le parti del territorio destinate ai nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati.
Zona E: sono le parti del territorio destinate ad usi agricoli, escluse quelle in cui -
fermo restando il carattere agricolo delle stesse - il frazionamento delle proprietà richiede insediamenti da considerare come zone C.
Zona F: include le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse
generale.
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Bonus facciate - FEBBRAIO 2020
Gli interventi agevolabili
Sono ammessi al beneficio gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata
esterna.
In particolare, la detrazione spetta per gli interventi:
di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata
su balconi, ornamenti o fregi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura
sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che
interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva
dell’edificio.
L’agevolazione riguarda, in pratica, tutti i lavori effettuati sull’involucro esterno visibile dell’edificio, cioè sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno).
Il bonus non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.
Tra le opere agevolabili rientrano, a titolo esemplificativo:
il consolidamento, il ripristino, il miglioramento delle caratteristiche termiche anche
in assenza dell’impianto di riscaldamento e il rinnovo degli elementi costitutivi della
facciata esterna dell’edificio, che costituiscono esclusivamente la struttura opaca
verticale, nonché la sola pulitura e tinteggiatura della superficie
il consolidamento, il ripristino, compresa la sola pulitura e tinteggiatura della
superficie, o il rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi, ornamenti e dei fregi
i lavori riconducibili al decoro urbano quali quelli riferiti alle grondaie, ai pluviali, ai
parapetti, ai cornicioni e alla sistemazione di tutte le parti impiantistiche che
insistono sulla parte opaca della facciata.
ATTENZIONE
Sono escluse le spese:
effettuate per interventi sulle superficie confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e
spazi interni, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico
sostenute per sostituire vetrate, infissi, portoni e cancelli.
E’ possibile portare in detrazione anche:
le spese per l’acquisto dei materiali, la progettazione e le altre prestazioni
professionali connesse, richieste dal tipo di lavori (per esempio, l’effettuazione di
perizie e sopralluoghi, il rilascio dell’attestato di prestazione energetica)
gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi (per
esempio, le spese relative all’installazione di ponteggi, allo smaltimento dei
materiali rimossi per eseguire i lavori, l’Iva, l’imposta di bollo e i diritti pagati per la
richiesta di titoli abitativi edilizi, la tassa per l’occupazione del suolo pubblico).
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bonus facciate - FEBBRAIO 2020
Gli interventi di efficienza energetica
I lavori di rifacimento della facciata, non di sola pulitura o tinteggiatura esterna, che influiscono anche dal punto di vista termico o interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, devono soddisfare specifici requisiti per essere ammessi al bonus:
i “requisiti minimi” previsti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 26
giugno 2015
i valori limite di trasmittanza termica stabiliti dal decreto del Ministro dello Sviluppo
economico dell’11 marzo 2008 (tabella 2 dell’allegato B), aggiornato dal decreto
ministeriale del 26 gennaio 2010.
Per godere del bonus è comunque necessario che i valori delle trasmittanze termiche delle strutture opache verticali da rispettare siano quelli inferiori tra i valori indicati nell’Allegato B alla Tabella 2 del citato decreto 11 marzo 2008 e quelli riportati nell’appendice B all’allegato 1 del decreto 26 giugno 2015.
ATTENZIONE
Il calcolo della percentuale, prevista nella misura del 10% dell’intonaco della superficie
disperdente lorda complessiva dell’edificio, va effettuato tenendo conto del totale della
superficie complessiva disperdente. In sostanza, l’intervento deve interessare
l'intonaco per oltre il 10% della superficie lorda complessiva disperdente (pareti
verticali, pavimenti, tetti, infissi) confinante con l'esterno, vani freddi o terreno.
Nel caso in cui parti della facciata siano rivestite in piastrelle o altri materiali, che non
rendono possibile interventi influenti dal punto di vista termico - se non mutando
completamente l’aspetto dell’edificio - la verifica sul superamento del limite del 10%
va fatta eseguendo il rapporto tra la restante superficie della facciata interessata
dall’intervento e la superficie totale lorda complessiva della superficie disperdente.
Per gli interventi di efficienza energetica sulla facciate, ai fini delle verifiche e dei
controlli, si applicano le stesse procedure e gli stessi adempimenti previsti in materia
di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici (il cosiddetto
ecobonus).
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Bonus facciate - FEBBRAIO 2020
Quadro sintetico dei lavori agevolati
INTERVENTI DI RECUPERO O RESTAURO DELLA FACCIATA ESTERNA DEGLI EDIFICI
PULITURA E TINTEGGIATURA ESTERNA SU STRUTTURE OPACHE DELLA FACCIATA
INTERVENTI SU BALCONI, ORNAMENTI E FREGI
(INCLUSI QUELLI DI SOLA PULITURA O TINTEGGIATURA)
INTERVENTI SULLE STRUTTURE OPACHE DELLA FACCIATA COMPLESSIVA DELL’EDIFICIO
influenti dal punto di vista termico o che interessano oltre il 10% dell’intonaco
della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio
ALTRI INTERVENTI PER IL DECORO URBANO
grondaie
pluviali
parapetti
cornicioni
SOLO SE VISIBILI DALLA STRADA O DA SUOLO AD USO PUBBLICO,
SUPERFICI CONFINANTI CON
chiostrine
cavedi
cortili
spazi interni
smaltimento materiale cornicioni
SPESE CORRELATE AGLI INTERVENTI AGEVOLABILI
acquisto materiali
progettazione e altre prestazioni professionali connesse (per esempio, perizie e
sopralluoghi e rilascio dell’attestazione di prestazione energetica)
installazione ponteggi
smaltimento materiale
Iva
imposta di bollo
diritti pagati per la richiesta di titoli abitativi edilizi tassa per l’occupazione del suolo pubblico
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Bonus facciate - FEBBRAIO 2020
4. MODALITÀ DI PAGAMENTO E ALTRI ADEMPIMENTI
Persone fisiche non titolari di reddito d’impresa
PAGAMENTI
Per avere la detrazione del 90% occorre effettuare il pagamento mediante bonifico bancario o postale (anche “on line”) dal quale risulti:
la causale del versamento
il codice fiscale del beneficiario della detrazione
il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è
effettuato il bonifico (ditta o professionista che ha effettuato i lavori).
ATTENZIONE
È possibile utilizzare i bonifici già predisposti per la detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di quella per la riqualificazione energetica degli edifici (ecobonus).
Sono validi anche i bonifici effettuati tramite conti aperti presso gli “istituti di pagamento”, cioè le imprese, diverse dalle banche, autorizzate dalla Banca d’Italia a prestare servizi di pagamento.
Su questi bonifici le banche, Poste Italiane Spa e gli istituti di pagamento autorizzati applicano una ritenuta d’acconto dell’8%.
ALTRI ADEMPIMENTI
Per tutti gli altri adempimenti bisogna far riferimento alle disposizioni del regolamento riportato dal decreto del Ministro delle Finanze n. 41/1998.
In particolare, per usufruire del beneficio fiscale il regolamento prevede che i contribuenti sono tenuti a:
indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile e,
se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne
costituisce titolo e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione
Questo adempimento non è richiesto per gli interventi influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio
comunicare preventivamente la data di inizio dei lavori all’azienda sanitaria locale
territorialmente competente, mediante raccomandata, quando obbligatoria,
secondo le disposizioni in vigore sulla sicurezza dei cantieri
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Bonus facciate - FEBBRAIO 2020
conservare ed esibire a richiesta degli uffici la documentazione relativa agli
interventi realizzati
- le fatture comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione
degli interventi
- la ricevuta del bonifico attraverso cui è stato effettuato il pagamento
- le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in
relazione alla tipologia di lavori da realizzare o, nel caso in cui la normativa
edilizia non preveda alcun titolo abilitativo, una dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la
circostanza che gli interventi posti in essere rientrano tra quelli agevolabili
conservare ed esibire a richiesta degli uffici
- la copia della domanda di accatastamento, per gli immobili non ancora censiti
- le ricevute di pagamento dei tributi locali sugli immobili, se dovuti
- la copia della delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori,
per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali, e la tabella
millesimale di ripartizione delle spese
- la dichiarazione di consenso all’esecuzione dei lavori, nel caso in cui gli stessi
siano effettuati dal detentore dell’immobile, diverso dai familiari conviventi.
Solo per gli interventi di efficienza energetica (quelli influenti dal punto di vista termico
o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda
complessiva dell’edificio), considerato che per essi si applicano le stesse procedure e
gli stessi adempimenti previsti dal decreto 19 febbraio 2007, in aggiunta agli
adempimenti sopra elencati, i contribuenti sono tenuti ad acquisire e conservare:
l’asseverazione, con la quale un tecnico abilitato certifica la corrispondenza degli
interventi effettuati ai requisiti tecnici previsti per ciascuno di essi
Per tecnici abilitati si intendono i soggetti abilitati alla progettazione di edifici e impianti nell’ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente, iscritti ai rispettivi ordini e collegi professionali.
L’asseverazione redatta dal tecnico abilitato può essere sostituita con quella
resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate
l’attestato di prestazione energetica (APE) per ogni singola unità immobiliare per
cui si chiedono le detrazioni fiscali, che deve essere redatto da un tecnico non
coinvolto nei lavori.
La comunicazione all’Enea
Solo per gli interventi di efficienza energetica deve essere inviata all’Enea, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, la scheda descrittiva relativa agli interventi realizzati.
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Bonus facciate - FEBBRAIO 2020
Nella scheda, che va inviata esclusivamente in via telematica tramite il sito
https://detrazionifiscali.enea.it/, devono essere indicati:
i dati identificativi dell’edificio e di chi ha sostenuto le spese la tipologia di intervento effettuato
il risparmio annuo di energia che ne è conseguito
il costo dell’intervento, comprensivo delle spese professionali l’importo utilizzato per il calcolo della detrazione.
ATTENZIONE
È consentito usufruire del “bonus facciate” solo se vengono effettuati tutti gli adempimenti sopra riportati.
Contribuenti titolari di reddito d’impresa
Gli stessi adempimenti previsti per le persone fisiche non titolari di reddito d’impresa devono essere osservati dai contribuenti titolari di reddito d’impresa che vogliono avvalersi del “bonus facciate”.
Tuttavia, essi non hanno l’obbligo di effettuare il pagamento mediante bonifico, in quanto il momento dell’effettivo pagamento della spesa non assume alcuna rilevanza per la determinazione del reddito d’impresa.
Interventi su parti comuni di edifici condominiali
Per gli interventi effettuati sulle parti comuni di un edificio in condominio, gli
adempimenti necessari per poter usufruire del “bonus facciate” possono essere
effettuati da uno dei condòmini, a tal fine delegato, o dall’amministratore del
condominio.
Questi, nella generalità dei casi, provvede a indicare i dati del fabbricato in
dichiarazione e agli altri adempimenti, come avviene per le detrazioni spettanti per gli
interventi di recupero del patrimonio edilizio o di efficienza energetica sulle parti
comuni.
Anche per il “bonus facciate” l’amministratore rilascia, in caso di effettivo pagamento delle spese da parte del condomino, una certificazione delle somme corrisposte e attesta di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge.
Infine, l’amministratore deve conservare la documentazione originale, per esibirla eventualmente agli uffici che la richiedono.
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Bonus facciate - FEBBRAIO 2020
Quadro sintetico dei principali adempimenti
PAGAMENTI
PERSONE FISICHE NON TITOLARI DI REDDITO DI IMPRESA:
bonifico bancario, postale o tramite conto aperto presso un istituto di pagamento
TITOLARI DI REDDITO DI IMPRESA: non sono tenuti al pagamento con bonifico
COSA CONSERVARE
fatture
ricevuta del bonifico
abilitazioni amministrative richieste o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con
indicazione della data di inizio lavori
domanda di accatastamento, per immobili non censiti
ricevute di pagamento dei tributi locali sugli immobili, se dovuti
delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori e tabella millesimale, per
gli interventi condominiali
consenso ai lavori, per gli interventi fatti da chi detiene l’immobile
Per interventi di efficienza energetica, anche:
asseverazione di un tecnico abilitato
attestato di prestazione energetica (APE)
COSA COMUNICARE ALL’ENEA (solo per interventi di efficienza energetica)
SCHEDA DESCRITTIVA degli interventi realizzati, contenente: dati di chi sostiene le spese
tipo di intervento
dati dell’edificio
risparmio annuo di energia conseguito costo dell’intervento
importo utilizzato per il calcolo della detrazione
ALTRI ADEMPIMENTI
presentare comunicazione preventiva all’Asl di competenza, se prevista dalla normativa
sulla sicurezza dei cantieri
riportare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali dell’immobile e, per i lavori
effettuati dal detentore (ad esclusione di quelli di efficienza energetica), gli estremi di registrazione dell’atto
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Bonus facciate - FEBBRAIO 2020
5. PER SAPERNE DI PIÙ: NORMATIVA E PRASSI
Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 - art. 1 commi 219-224 (legge di bilancio
2020, istitutiva dell’agevolazione)
Decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 1444 del 2 aprile 1968, (edifici esistenti
ubicati in zona A o B)
Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 giugno 2015 (requisiti che gli
interventi devono soddisfare)
Decreto del Ministro dello sviluppo economico dell’11 marzo 2008 (requisiti sui
valori di trasmittanza termica)
Decreto del Ministro delle finanze n. 41 del 18 febbraio 1998 (regolamento per la
corretta fruizione dell’agevolazione)
Decreto legge n. 63 del 4 giugno 2013 - articolo 14, commi 3-bis e 3-ter (verifiche
e controlli)
Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 2 del 14 febbraio 2020 (primi chiarimenti sulla detrazione)